Tutte le emergenze ambientali della mia città e provincia, le soluzioni possibili.
In primo piano l'espansione del porto, il dragaggio, i veleni e le discariche.
Progetti alternativi sostenibili.
Quello che i media locali quasi mai pubblicano, lo puoi leggere in questo sito.
Sono graditi opinioni, commenti, fotografie, materiale informativo.
Ricevo e pubblico, in fornato pdf, un sunto sulla situazione elettrosmog alla Spezia.
Qui invece sono indicati i possibili danni alla salute dell'elettrosmog.
In particolare:
"diverse ricerche effettuate in tutto il mondo hanno però evidenziato il probabile nesso di causa ed effetto, registrando un aumento dei casi di cancro per esposizioni protratte e in particolare l’incremento di forme leucemiche infantili (i bambini assorbono infatti l’energia generata dai campi magnetici con più facilità, a causa della loro massa fisica ridotta)."
E' giusto mettere un'antenna sopra un orfanatrofio?
ELETTROSMOG: CENSIMENTO
Sul sito speziambiente è possibile vedere il censimento delle antenne presenti sul territorio.
Spiccata la presenza di antenne in corrispondenza delle chiese, probabilmente Gesù non riuscì a cacciare tutti i mercanti dal tempio.
Così mentre preghiamo siamo più vicini a Dio, e quando mandiamo i figli a giocare all'oratorio siamo più tranquilli.
Persino gli orfanelli di Padre Dionisio si prendono la loro dose quotidiana di radiazioni.
Ma chi se ne frega, l'importante è che il telefonino prenda, e che Megan Gale riesca a fare il tuffo in piscina.
Chi ha piazzato l'antenna sopra l'orfanatrofio è la OMNITEL.
I casi sono due: o si spostano i bambini o si sposta l'antenna.
Come se non bastassero lo smog ed i veleni, un altro problema che il comune non sembra in grado di gestire al meglio, da quanto si desume dalla stampa e dai comitati, è l'elettrosmog.
Probabilmente si sono lasciati incantare da Megan Gale o da Fernanda Lessa...
Iniziamo la "saga" con questo articolo di Massimo Guerra che riporta la situazione a Valdellora
(Da La Nazione)VALDELLORA Elettrosmog, muro di gomma (Massimo Guerra)
LA SPEZIA — Elettrosmog, il comitato di Valdellora — tramite i suoi portavoce Silvano Pane e Davide Lepri — prosegue con impegno la sua battaglia per «bonificare» il quartiere e, come di consueto, parla chiaro agli interlocutori dopo la richiesta di far chiarezza arrivata da un residente di Valdellora:
«Sul piano delle antenne il nostro sindaco, non sapendo a parere nostro bene cosa fare, si è sempre trincerato dietro il famoso decreto Gasparri, anche nel caso dell’antenna Rai. Adesso che esso è caduto e la nuova legge regionale ha demandato tutte le competenze ai Comuni, vogliamo raccontare tutto ciò che con fatica siamo riusciti a scoprire in questi anni, cominciando col dire che la nostra continua richiesta di informazioni ha sempre infastidito gli uffici tecnici del Comune e siamo rimasti delusi dai vari consigli comunali che, pur deliberando la messa a punto del piano delle antenne, il monitoraggio e la bonifica dei siti altamente inquinati come Valdellora, la creazione di gruppi di lavoro tra istituzioni e cittadini, poi non hanno fatto nulla.
Nel frattempo, l’ufficio Ambiente del Comune — dopo continue nostre insistenze — ci ha messo in contatto con i gestori e con l’Arpal. Abbiamo speso giornate di lavoro alla ricerca di documenti introvabili (ad esmpio la concessione edilizia per l’antenna Rai), di tecnici in grado di leggere professionalmente i dati comunicatici dai gestori scoprendo, nostro malgrado, che l’Arpal spezzina non è mai stata in grado di effettuare correttamente le misurazioni.
In conseguenza, l’Arpal di Genova ha consegnato uno strumento per il monitoraggio 24 ore su 24 ore del nostro sito, che l’Arpal della Spezia ha però mantenuto solo per un paio di giorni, nell’autunno scorso. Dopo quattro mesi, i dati rilevati dallo strumento sono stati nuovamente invalidati dall’Arpal di Genova.
Siamo sconcertati, specie dopo la scoperta di un libro scritto da un dirigente dell’Arpal spezzina, scritto nel 1997, dove era dettagliatamente indicato il metodo corretto di misurazione delle onde elettromagnretiche dell’antenna Rai che per il Comune... non esisteva.
A oggi: Omnitel non ha ancora un sito alternativo, Wind rimane al suo posto malgrado le promesse e la Rai, nonostante le nostre richieste non ci vuole incontrare. L’unica voce ufficiosa dal Comune dice che l’antenna Rai sarebbe dismessa entro due anni. Non abbiamo fatto volutamente menzione della Circoscrizione, perché, nell’intera vicenda, non ha avuto alcun peso nella gestione del problema».
IN CAMPO LO "SFASCISTA" GRILLO
da Egidio Banti
Alla vigilia dell’incontro istituzionale finalmente convocato dal sindaco Giorgio Pagano per fare il punto sui dragaggi dopo la sentenza del Tar, alcune dichiarazioni "sfasciste" del sen. Luigi Grillo al "Secolo XIX" rischiano di far precipitare di nuovo la situazione in uno scontro senza arte né parte, tanto più perché fondato su informazioni false e tendenziose diffuse a piene mani sulla stampa. Le affermazioni del predetto senatore sono state contestate punto per punto dall’on. Egidio Banti, capogruppo in commissione rifiuti, che ha scritto al "XIX" quanto segue:
1. Non è vero - anzi, per la precisione trattasi di notizia falsa e tendenziosa - che la sentenza del Tar bocci l'ipotesi della "bonifica parziale" del golfo spezzino. Anzi, è vero il contrario. La cosiddetta "bonifica parziale", ovvero "progettazione per fasi", è infatti prevista dall'articolo 11 del decreto ministeriale 471/1999, ed è proprio a quel decreto, nel suo insieme, che il Tar ha fatto riferimento, contestando all'Autorità portuale di non averlo osservato;
2. Non è vero - anzi, per la precisione trattasi di notizia falsa e tendenziosa - che la normativa ambientale richiamata dal Tar non tenga conto delle esigenze produttive. Infatti, l'articolo 10, comma 11, del decreto citato dispone che "in sede di approvazione del progetto... i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività";
3. Non è vero inoltre che non esista ad oggi una normativa sulla bonifica dei fondali marini: basta riferirsi alla recentissima conferenza dei servizi per l'esame del "progetto Ferretti" per comprendere che quella normativa esiste, eccome;
4. E' non solo vero, ma verissimo, che in numerosi altri siti di interesse nazionale che comprendono aree a mare, le Autorità portuali si sono attivate da tempo per progetti di dragaggio compatibili con le procedure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica: per esempio a Venezia, a Livorno, a Napoli, a Carrara, a Trieste, a Brindisi. In tutti questi casi si tratta di progetti di intervento parziale sull'area da bonificare, però conformi alla normativa ambientale. C'è al riguardo un preciso "libro bianco" del ministero dell'Ambiente, molto documentato e aggiornato all'inizio di questo mese. Solo alla Spezia tutto ciò non è avvenuto;
5. Tutto ciò dimostra che la richiesta di un decreto legge non ha alcun
senso. A parte il fatto che, ancora una volta, non è chiaro cosa il decreto dovrebbe disporre, esso sarebbe comunque in contrasto con la Costituzione e con la normativa europea, impugnabile sia alla Corte costituzionale sia alla Corte europea di giustizia, incontrerebbe la forte opposizione di tutto il centrosinistra, ed avrebbe alla Spezia un effetto ancora più dirompente nei rapporti già tesi tra porto e città;6. Da ultimo è singolare l'esternazione del senatore Grillo contro l'ammissibilità della "class action", cioè del ricorso collettivo di associazioni di cittadini per la tutela dei propri diritti, tanto più in materia ambientale. Strano, visto che proprio Grillo si sta occupando della legge sul caso Parmalat, che dovrà prevedere l'estensione anche al settore del risparmio di quelle azioni. Nel nostro caso, poi, è solo il caso di ricordargli che - sull'ammissibilità dell'azione del comitato Schiffini e del WWF - si è già pronunciato non solo il Tar, ma anche il Consiglio di stato. Tutto ciò rende assai lunari, fuori dal tempo e da una corretta cognizione di causa, le affermazioni del presidente della commissione trasporti del Senato.
CENTROSINISTRA: BONIFICA. ADESSO!
da Egidio Banti
A parte le convulsioni para-istituzionali del senatore Grillo, che producono il solo scopo di favorire la concorrenza portuale di Genova (ma, si sa, lui è lo sponsor principale del cosiddetto "Terzo valico"), l’ultima settimana ha fatto registrare, alla Spezia, un crescente consenso del centrosinistra, ormai praticamente tutto intero, sull’ipotesi indicata dal Tar, in sede di annullamento delle precedenti delibere del Ministero dell’Ambiente: bonifica del Golfo, naturalmente per fasi progettuali distinte tra loro, come previsto (sulla base di precise condizioni) dagli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 471/1999. In pratica, l’Autorità portuale – che continua ad essere in preda ad una evidente confusione giuridico-istituzionale – dovrà rimangiarsi il ricorso al Consiglio di stato, frettolosamente deciso nei giorni scorsi al solo scopo di salvarsi l’anima (che invece non si salverà…), per avviare una procedura nuova, conforme alla normativa nazionale e regionale sulle bonifiche. Quindi, progetto di messa in sicurezza di emergenza, valutazione di impatto ambientale, e via di questo passo. Proprio quello che, a Napoli come a Livorno, a Carrara come a Brindisi, fanno le Autorità portuali di tutta Italia, e che invece l’insipienza di quella spezzina sin qui non ha fatto. Su questa linea il centrosinistra si è finalmente allineato, con dichiarazioni del sindaco Pagano, del segretario provinciale Ds Caleo, e persino del segretario territoriale della Cisl Carro. "Finalmente", è proprio il caso di dirlo. Nell’estate scorsa chi si era permesso di indicare questa strada come l’unica percorribile, non solo giuridicamente, ma anche "politicamente", era stato additato al pubblico ludibrio da una parte del suo stesso partito (la "Margherita"), dal sindacato e, in maniera poco rituale, dalle stesse istituzioni locali. Ma in politica, come nella vita, il tempo è galantuomo…
Fin qui Banti. Malgrado il passettino in avanti, che annulla il vecchio progetto di dragaggio, per auspicarne uno fatto a regola d'arte, si tratterebbe pur sempre di un investimento enorme a vantaggio di pochi potentati economici, a danno dei cittadini e a danno di altrettanto importanti settori economici dall'enorme potenziale di crescita.
Occorre rimettere tutto in discussione e in tempi brevi, PRP e dragaggio.
1) Tutela dell’ambiente – Valore costituzionalmente protetto – Procedimenti amministrativi – Deve essere assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi e configgenti interessi – Principio di portata generale. L’ambiente, come la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare, non può essere ritenuto semplicemente una materia, essendo piuttosto un “valore” costituzionalmente protetto, rinvenibile all’interno di molteplici settori dell’azione amministrativa. (cfr. per tutte sentenza 20 dicembre 2002 n. 536). Ne consegue che la tutela di detto valore deve essere assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi e confliggenti interessi di minor rango, con cui venga a confrontarsi nell’ambito dei complessi procedimenti amministrativi. Tale tutela non può essere aprioristicamente limitata sul piano oggettivo a talune categorie di atti, ben potendo e dovendo, viceversa, essere perseguita con riguardo a qualsivoglia provvedimento se ed in quanto incisivo del valore protetto (cfr. Sezione I 13 marzo 2003 n. 309). Pres. Vivenzio, Est. Bianchi – Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e Ministero della Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e Castagnoli) e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I – 18 marzo 2004, n. 267
2) Inquinamento – Approvazione dei Progetti di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza - Sicurezza permanente - Siti inquinati di interesse nazionale – Conferenza di servizi convocata per la bonifica del sito di interesse nazionale – Progetto di dragaggio – Non può essere assentito – Competenza – Insussistenza – Bonifica – Interesse prioritario – Tutela dell’ambiente – Valore ordinamentale – Interessi concorrenti – Recessivi rispetto al valore ambiente - Art. 15 D.M. 471/99. Per i siti inquinati di interesse nazionale, l’art. 15 del D.M. 471/99 attribuisce al Ministero dell’Ambiente la competenza per l’approvazione dei progetti definitivi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente, e per il rilascio della autorizzazione all’esecuzione dei relativi interventi. In mancanza di una specifica normativa che coordini le operazioni di bonifica dei siti inquinati (nella specie, canale di accesso al Porto di La Spezia) con attività di dragaggio, queste ultime non sono comunque possibili neanche quando non pregiudichino i successivi interventi di caratterizzazione, di bonifica e di ripristino ambientale dell’area interessata, e quindi effettuare tale valutazione rispetto al progetto presentato dall’Autorità portuale non rientra nelle competenze della Conferenza di servizi, espressamente convocata “per acquisire le intese ed i concerti previsti dall’art. 17 D.Lgs. 22/97 e dell’art. 15 D.M. 471/99 in materia d’approvazione dei progetti di bonifica concernente un sito d’interesse nazionale”. La speciale normativa prevista per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, non può subire condizionamenti o comunque interferenze sostanziali o procedimentali da parte delle restanti normative di settore, atteso il valore ordinamentale del bene ambiente. Ne consegue che una volta che un’area sia classificata tale, la stessa deve in via prioritaria essere bonificata e ripristinata con le modalità normativamente prescritte, risultando i concorrenti interessi di diversa natura recessivi rispetto alle finalità di tutela ambientale. Così un progetto di dragaggio, venendo ad interferire con le successive attività di bonifica e ripristino ambientale non può essere assentito in via anticipata, nell’esercizio di una funzione che la norma non prevede. Non è sufficiente, in altri termini, che le opere progettate non comportino un aumento dell’inquinamento né pregiudichino in genere successive attività di bonifica, occorrendo al contrario che le stesse siano assolutamente congruenti con gli interventi definitivamente approvati, siccome ritenuti, dopo i prescritti approfondimenti tecnici, i più idonei ad assicurare i risultati perseguiti dalla norma. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi – Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e Ministero della Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e Castagnoli) e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I – 18 marzo 2004, n. 267
3) V.I.A. – Dragaggio marino o fluviale - Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marini - L.R. Liguria n. 38/1998 – Procedura di screening relativa alla verifica della necessità di VIA – Operazioni di dragaggio (estrazione di minerali e recupero di terra dal mare) – Rientra nelle ipotesi per le quale è richiesta la procedura di screening. Ai sensi dell’art. 10 della L.R. ligure n. 38 del 1998, “sono sottoposti alla procedura di screening relativa alla verifica sulla necessità della V.I.A. i progetti di cui all’allegato 3”. L’allegato citato individua tra le operazioni per le quali è richiesta la procedura di verifica screening sia quella “di estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale”, sia quella di “opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marini volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e ricostruzione di tali opere, recupero di terre dal mare”. Un’operazione di dragaggio, pertanto, rientra ragionevolmente tra le ipotesi citate in quanto la stessa comporta una estrazione di minerali e comunque determina oggettivamente un recupero di terra dal mare. D’altra parte, lo scopo di tale procedura è quello di sottoporre ad una valutazione preliminare i progetti per la realizzazione di interventi idonei a dar luogo ad un notevole impatto “ambientale” al fine di prevenire eventuali future sorprese o effetti indesiderati e irreversibili. In sostanza, si vuole impedire che vengano realizzati interventi delicati sotto il profilo ambientale senza una adeguata valutazione delle eventuali conseguenze, anche nel lungo periodo, sul delicato equilibrio ambientale dei luoghi interessati. (Nella specie, il tratto di mare interessato – Golfo dei Poeti - rappresentava un delicato ecosistema sotto il profilo della flora marina e della fauna ittica, e costituiva altresì una riserva internazionale di rilievo nel progetto di creazione di un santuario per i mammiferi marini all’interno del Mediterraneo.) Pres. Vivenzio, Est. Bianchi – Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e Ministero della Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e Castagnoli) e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I – 18 marzo 2004, n. 267
4) Procedure e varie - Associazioni – Legittimazione ad agire – Modifica del titolo V Cost. – Principio di sussidiarietà orizzontale elevato a rango di principio ordinamentale - Comitato non compreso tra le associazioni individuate con decreto ex art. 13 L. 349/1986 – Parametri elaborati in via pretoria per l’azionabilità degli interessi diffusi in materia ambientale – Potere di accertamento del giudice - Sussistenza - Legittimazione – Va riconosciuta - Configurazione sociale dell’organismo privato (associazione, comitato, fondazione) – Irrilevanza – Riconoscimento in sede civile – Irrilevanza. La questione della legittimazione ad agire di un Comitato che non risulti compreso tra le associazioni individuate con decreto del Ministro dell’Ambiente ex art. 13 L. 349 del 1986, deve essere inquadrata nel nuovo scenario istituzionale che ha elevato il principio di sussidiarietà orizzontale a rango di principio ordinamentale (modifica del titolo V, parte II della Costituzione; art. 7, 1° comma, della Legge 5 giugno 2003, n. 131). L’esistenza del potere di individuazione del Ministro non esclude di per sé il concorrente potere del giudice di accertare, caso per caso, la sussistenza della legittimazione ad agire dell’associazione che abbia proposto un ricorso giurisdizionale, e ciò non sulla base dei criteri indicati dall’art. 13 della L. 349/1986, ma con riferimento ai diversi parametri elaborati in via pretoria per l’azionabilità degli interessi diffusi in materia ambientale. Deve pertanto ritenersi che un ente privato, pur non compreso tra le associazioni individuate ai sensi dell’art. 13 citato, sia comunque legittimato a ricorrere in giudizio, indipendentemente dalla sua specifica natura giuridica, quando persegua in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale e abbia un adeguato grado di stabilità, un sufficiente livello di rappresentatività e un area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Al riguardo non possono assumere rilievo determinante la specifica configurazione soggettiva (associazione, fondazione, comitato) che gli anzidetti organismi vengano ad assumere, od il loro eventuale riconoscimento in sede civile. La prima, infatti, è espressione della autonomia privata riconosciuta e garantita dall’ordinamento e non è quindi di per sé sola indice di una particolare qualità o attitudine intrinseca rispetto alla tutela ambientale perseguita. Il secondo si sostanzia in una valutazione alla stregua di parametri civilistici che, pur attribuendo all’ente privato la piena personalità giuridica e quindi un indubbio rilievo ordinamentale, non è presupposto necessario per il diverso apprezzamento di ordine pubblicistico, volto ad accertare la presenza nell’organismo privato dei requisiti e dei caratteri propri di una formazione sociale idonea ad assumere la titolarità di un interesse diffuso facente capo alla popolazione nel suo complesso, quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi – Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e Ministero della Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e Castagnoli) e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I – 18 marzo 2004, n. 267
5) Tutela dell’ambiente - Legittimazione ad agire in materia di urbanistica e ambiente – Differenze - Provvedimenti incidenti sull’ambiente – Privato – Interesse astratto - Dimostrazione del danno derivante dall’opera contestata - Necessità. Diversamente dal caso dell’urbanistica, la possibilità di impugnare i provvedimenti adottati dalla P.A. che possano refluire sull’ambiente non è attribuita a “chiunque”. Ne consegue che i singoli individui possono agire in giudizio avverso provvedimenti di tale natura, solo qualora dimostrino di essere titolari di un interesse che non si atteggi come astratto o di mero fatto, ma che si qualifichi in ogni caso come differenziato da quello della collettività, in relazione all’oggetto della tutela ovvero al rapporto del singolo con il bene. A tal fine non può ritenersi sufficiente l’affermazione di avere la titolarità di un bene sito nelle immediate vicinanze dell’intervento contestato, ma occorre anche dimostrare il danno che dall’opera deriva specificatamente al soggetto in quanto titolare del bene. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi – Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e Ministero della Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e Castagnoli) e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I – 18 marzo 2004, n. 267